Art. 26 CPI Decadenza
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 14, comma 2;
c) per non uso ai sensi dell’articolo 24.