Art. 230 CPI Pagamento incompleto od irregolare

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall’articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1.

3. Comma abrogato dal d.lgs 13 agosto 2010, n. 131.

Testo in vigore dal 23 agosto 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.