Art. 230 CPI Pagamento incompleto od irregolare
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall’articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1.
3. Comma abrogato dal d.lgs 13 agosto 2010, n. 131.