Art. 191 CPI Scadenza dei termini

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice, su richiesta motivata, la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui si chiede la proroga

Testo in vigore dal 23 agosto 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.