Art. 184-decies CPI Ricorso

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il provvedimento con il quale l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’istanza, è comunicato alle parti.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 135

Testo in vigore dal 23 marzo 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.