Art. 151 CPI Deposito della domanda internazionale

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell’articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell’articolo 198, commi 1 e 2.
Nota all’art. 151:
- Il testo dell’art. 10 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, recante «Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1978, n. 156, supplemento ordinario, è il seguente:
«Art. 10 (Ufficio ricevente). - La domanda internazionale deve essere depositata presso l’ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d’esecuzione.».

Testo in vigore dal 19 marzo 2005

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.