Art. 1 CPI Diritti di proprietà industriale

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

Testo in vigore dal 22 giugno 2018

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.