Art. 78 CPA Deposito della sentenza resa sulla querela di falso
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.
2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.