Art. 71-bis CPA Effetti dell’istanza di prelievo
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.