Art. 53 CPA Abbreviazione dei termini

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, è notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all’amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall’avvenuta notificazione del decreto.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.