Art. 37 CPA Errore scusabile
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.