Art. 23 CPA Difesa personale delle parti

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Testo in vigore dal 20 aprile 2013

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.