Art. 20 CPA Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo.

2. Il consulente, o il verificatore, può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.

Testo in vigore dal 8 dicembre 2011

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.