Art. 137 CPA Norma finanziaria
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.