Art. 111 CPA Sospensione della sentenza

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.

Testo in vigore dal 18 settembre 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.