Art. 108 CPA Casi di opposizione di terzo

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Un terzo... può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

Testo in vigore dal 8 dicembre 2011

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.