Art. 108 CPA Casi di opposizione di terzo
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Un terzo... può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.