Art. 103 CPA Riserva facoltativa di appello
Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.