Art. 103 CPA Riserva facoltativa di appello

Codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

1. Contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.