Art. 141-bis disp. att. c.p.p. Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, e che l’esito positivo della prova estingue il reato.
1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall’articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415-bis del codice.