Art. 1 disp. att. c.p.p. Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11 del codice, il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1998

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.