Art. 1 disp. att. c.p.p. Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11 del codice, il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.