Art. 729-bis c.p.p. Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.

2. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.