Art. 722 c.p.p. Custodia cautelare all’estero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell’articolo 303, fermo quanto previsto dall’articolo 304, comma 6.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (139)

La Corte costituzionale con sentenza 8 - 21 luglio 2004, n. 253 (in G.U. 1a s.s. 28/07/2004, n. 29), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.