Art. 707 c.p.p. Rinnovo della domanda di estradizione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La sentenza contraria all’estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un’ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall’autorità giudiziaria.