Art. 649 c.p.p. Divieto di un secondo giudizio
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.(238)(287)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (238)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio - 21 luglio 2016, n. 200 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale”.
Aggiornamento (287)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio - 16 giugno 2022, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/2022 n. 25) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 649 c.p.p. apre il titolo I del libro X, dedicato al giudicato, e sancisce il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem processuale): chi è stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale irrevocabili non può essere sottoposto a un nuovo procedimento per il medesimo fatto. Il principio protegge l’individuo dalla reiterazione dell’azione punitiva, garantisce la certezza dei rapporti giuridici e preserva l’autorità delle decisioni giudiziarie. Ha una proiezione costituzionale, collegata agli artt. 24 e 111 Cost., e convenzionale, nell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il testo è rimasto quello originario, ma la sua portata è stata ridisegnata dalla Corte costituzionale. Con sentenza 21 luglio 2016, n. 200 la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussista un concorso formale tra il reato già giudicato e quello per cui si procede. Con sentenza 16 giugno 2022, n. 149 lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede il proscioglimento dell’imputato per uno dei delitti dell’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 che, per il medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento definito per l’illecito amministrativo dell’art. 174-bis della stessa legge.
Contenuto della disposizione
Presupposto. Occorre una sentenza o un decreto penale irrevocabili (art. 648 c.p.p.), di proscioglimento o di condanna, pronunciati nei confronti della stessa persona.
Medesimo fatto. Il divieto opera anche se il fatto viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Conta dunque l’identità del fatto storico (idem factum), non quella della qualificazione giuridica (idem legale): la corrispondenza va verificata tra condotta, evento e nesso causale, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Eccezioni. Restano salvi l’art. 69, comma 2, c.p.p., per cui la sentenza che dichiara estinto il reato per morte dell’imputato non impedisce l’esercizio dell’azione penale se si accerta che la morte è stata erroneamente dichiarata, e l’art. 345 c.p.p., che consente di procedere quando sopravviene una condizione di procedibilità prima mancante.
Effetto (comma 2). Se il nuovo procedimento viene ugualmente iniziato, il giudice, in ogni stato e grado, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Le note di commento rilevano che la formula esatta, nel giudizio, è quella della sentenza di non doversi procedere.
Profili applicativi
Accertamento dell’identità. Il giudice deve confrontare i fatti nella loro consistenza empirica, senza lasciarsi fuorviare dalla diversità delle norme incriminatrici. Al tempo stesso l’idem factum non va ridotto alla sola azione: la medesimezza sussiste solo se coincidono tutti gli elementi della triade condotta, nesso causale ed evento. Ne deriva, per esempio, che una contravvenzione di mera condotta in materia antinfortunistica e il delitto di lesioni colpose derivate dallo stesso episodio non costituiscono il medesimo fatto.
Reati associativi e permanenti. Per i reati associativi la verifica è particolarmente concreta: non basta che le due contestazioni rientrino nella stessa fattispecie astratta, ma occorre accertare in concreto se si tratti dello stesso sodalizio e della stessa condotta di partecipazione.
Litispendenza. Il principio ha portata più ampia della lettera della norma: non può essere promossa una nuova azione penale per lo stesso fatto e contro la stessa persona quando un procedimento è già pendente davanti a un giudice egualmente competente e su iniziativa dello stesso ufficio. In tal caso il secondo procedimento va archiviato o definito con sentenza di improcedibilità. Restano invece regolate dai conflitti di competenza le duplicazioni davanti a giudici di sedi diverse.
Onere della parte. Chi eccepisce il bis in idem deve produrre la sentenza irrevocabile e mettere il giudice in condizione di confrontare i fatti; in sede esecutiva, il conflitto tra giudicati si risolve ai sensi dell’art. 669 c.p.p.
Doppio binario sanzionatorio. La sentenza costituzionale n. 149 del 2022 ha esteso la preclusione a un’ipotesi in cui il primo procedimento, definitivamente concluso, non era penale ma amministrativo. Nella materia del diritto d’autore il difensore deve quindi verificare se, per lo stesso episodio, sia già stato definito il procedimento per l’illecito dell’art. 174-bis.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 649 c.p.p. presuppone l’art. 648 c.p.p. sull’irrevocabilità e si coordina con l’art. 669 c.p.p., che risolve in sede esecutiva i casi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto, e con l’art. 739 c.p.p. sul divieto di estradizione e di nuovo giudizio in materia di rapporti con autorità straniere. Le eccezioni richiamano gli artt. 69, comma 2, e 345 c.p.p. In sede di indagini e di udienza preliminare il divieto si traduce nell’archiviazione o nella sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.); nel giudizio, nelle formule degli artt. 529 e 531 c.p.p. Le situazioni di duplicazione davanti a sedi diverse sono regolate dagli artt. 28 e seguenti c.p.p. sui conflitti di competenza. Sul piano sostanziale, l’art. 15 c.p. sul concorso apparente di norme opera su un piano distinto, mentre l’art. 81 c.p. sul concorso formale non impedisce più, dopo la sentenza costituzionale del 2016, di riconoscere l’identità del fatto. Sul piano sovranazionale rilevano l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.