Art. 624-bis c.p.p. Cessazione delle misure cautelari
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
Testo in vigore dal 4 maggio 2001
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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