Art. 611 c.p.p. Procedimento

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni.(290)(314)

1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:
a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127;
b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598-bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.(290)

1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza ovvero di quindici giorni liberi prima dell’udienza nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.(290)(314)

1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza.(290)

1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 GIUGNO 2024, N. 89.(314)

1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza.(290)

2. Comma abrogato dalla L. 26 marzo 2001, n. 128.

Testo in vigore dal 21 agosto 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (290)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l’art. 94, comma 2) che “Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”.

Aggiornamento (314)

Il D.L. 29 giugno 2024, n. 89, ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 611 c.p.p., nel capo II del titolo III del libro IX, disciplina il procedimento davanti alla Corte di cassazione. Il giudizio di legittimità ha per oggetto questioni di diritto e si presta naturalmente a una trattazione scritta: la Corte decide sulla base dei motivi di ricorso, delle richieste del procuratore generale e delle memorie delle parti. La norma, dopo le riforme più recenti, generalizza questo modello, assicurando al contempo alle parti la possibilità di ottenere la discussione orale nei casi di maggiore rilievo. Il bilanciamento è tra l’efficienza della Corte, chiamata a decidere decine di migliaia di ricorsi ogni anno, e il diritto di difesa e al contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.).

Il testo è stato profondamente riscritto. L’originario comma 2 è stato abrogato dalla legge 26 marzo 2001, n. 128. La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha soppresso nella rubrica il riferimento alla camera di consiglio e ha sostituito il comma 1, stabilendo che la Corte provvede in via generale in camera di consiglio non partecipata, e ha introdotto i commi da 1-bis a 1-sexies sulla trattazione orale su richiesta, sulla trattazione disposta d’ufficio e sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, con il regime transitorio dell’art. 94, comma 2, del medesimo decreto. Il d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, ha ridotto i termini per i procedimenti nelle forme dell’art. 127 c.p.p., ha sostituito il comma 1-ter, fissando termini perentori per le richieste di trattazione orale, e ha abrogato il comma 1-quinquies; le modifiche si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

Contenuto della disposizione

Regola generale (comma 1). La Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Salvo diversa previsione, e in deroga all’art. 127 c.p.p., decide sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le richieste e le parti possono depositare motivi nuovi e memorie; fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nei procedimenti nelle forme dell’art. 127 c.p.p. i termini sono ridotti a dieci e tre giorni.

Trattazione orale su richiesta (commi 1-bis e 1-ter). Per i ricorsi contro sentenze pronunciate in dibattimento o in giudizio abbreviato, il procuratore generale e i difensori possono chiedere la pubblica udienza. Possono chiedere la camera di consiglio partecipata per i ricorsi trattati nelle forme dell’art. 127 c.p.p. e per quelli contro sentenze d’appello emesse in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 598-bis c.p.p., salvo che l’appello riguardasse soltanto la pena, le circostanze attenuanti generiche, le pene sostitutive, la sospensione condizionale o la non menzione. Le richieste sono irrevocabili e vanno presentate, dal procuratore generale o dal difensore abilitato davanti alle giurisdizioni superiori, entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza, ridotto a quindici nei procedimenti ex art. 127 c.p.p.

Trattazione d’ufficio (comma 1-quater). Negli stessi casi la Corte può disporre d’ufficio la trattazione partecipata per la rilevanza delle questioni.

Diversa qualificazione (comma 1-sexies). Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la Corte rinvia con ordinanza la trattazione a un’udienza partecipata, indicando la ragione del rinvio, così da garantire il contraddittorio sulla nuova qualificazione.

Profili applicativi

Termini per memorie e richieste. I termini dell’art. 611 c.p.p. sono stabiliti a pena di decadenza e vanno calcolati come giorni liberi, escludendo il giorno della scadenza e quello dell’udienza. Le memorie e le produzioni tardive non sono prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese. Analogamente, la richiesta di trattazione orale tardiva o proveniente da difensore non abilitato è inammissibile.

Parte civile. Nel giudizio camerale la parte civile che si limita a depositare conclusioni scritte senza offrire un effettivo contributo alla dialettica processuale non ha diritto alla rifusione delle spese; lo stesso vale, nell’udienza partecipata, per il difensore che invii conclusioni e nota spese senza poi intervenire.

Riqualificazione del fatto. L’obbligo di riaprire il contraddittorio ai sensi del comma 1-sexies sussiste quando la difesa non sia già stata posta in condizione di interloquire sulla diversa definizione giuridica, anche nel giudizio di cassazione; la Corte valuta caso per caso se tale possibilità vi sia stata.

Settima sezione. I ricorsi destinati alla declaratoria di inammissibilità sono trattati dalla settima sezione nelle forme dell’art. 610, comma 1, c.p.p., che richiama l’art. 611 c.p.p.; in quella sede non è prevista la trattazione orale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 17 settembre 2026, n. 33817: la memoria depositata in violazione dei termini dell’art. 611, comma 1, c.p.p. è tardiva e non può essere presa in considerazione, trattandosi di termine previsto a pena di decadenza.
  • Cassazione penale, sez. VI, 21 agosto 2026, n. 31723: nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni depositate oltre i termini di quindici e cinque giorni liberi sono tardive e non possono essere considerate, neppure ai fini della liquidazione delle spese; la parte civile che si limita a depositare conclusioni e nota spese non ha diritto alla rifusione.
  • Cassazione penale, sez. II, 13 aprile 2026, n. 13422: in continuità con l’orientamento anteriore, il comma 1-sexies impone di riaprire il contraddittorio sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, a meno che la difesa non sia già stata in condizione di interloquire sul punto anche nel giudizio di cassazione.
  • Cassazione penale, sez. V, 27 maggio 2026, n. 19282: il diritto dell’imputato a interloquire sulla riqualificazione del fatto, già affermato dalla giurisprudenza, è ora esplicitato dall’art. 611, comma 1-sexies, c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. II, 14 luglio 2026, n. 26391: nella trattazione in pubblica udienza richiesta ai sensi del comma 1-bis, è inammissibile la richiesta di rifusione delle spese della parte civile il cui difensore si sia limitato a inviare conclusioni scritte con nota spese senza poi concludere in udienza; ricorso dell’imputato inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 611 c.p.p. si coordina con l’art. 610 c.p.p., che regola gli atti preliminari, l’assegnazione alla settima sezione e gli avvisi alle parti, con l’art. 613 c.p.p. sul difensore abilitato, con l’art. 614 c.p.p. sul dibattimento in pubblica udienza e con gli artt. 615-617 c.p.p. sulla deliberazione e la sentenza. Il rinvio all’art. 127 c.p.p. individua i procedimenti camerali partecipati; quello all’art. 598-bis c.p.p. collega il regime al giudizio d’appello cartolare; l’art. 442 c.p.p. delimita le sentenze di giudizio abbreviato. Per la parte civile e le spese rilevano gli artt. 541 e 616 c.p.p.; per la riqualificazione, gli artt. 521 e 609 c.p.p., letti alla luce dell’art. 6 CEDU. Il regime intertemporale è dettato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022 e dall’art. 11 del d.l. n. 89 del 2024.