Art. 558-bis c.p.p. Giudizio immediato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.