Art. 544 c.p.p. Redazione della sentenza

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3-bis. Nelle ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza

Testo in vigore dal 21 gennaio 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 544 c.p.p. apre il capo III del titolo III del libro VII, dedicato agli atti successivi alla deliberazione della sentenza dibattimentale. La norma governa il momento in cui la decisione, già assunta in camera di consiglio, assume la forma scritta: prima il dispositivo, cioè la parte che contiene il comando giudiziale, poi la motivazione, che espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione. La disposizione realizza il precetto dell’art. 111, sesto comma, Cost., secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e lo coordina con l’esigenza di rendere immediatamente conoscibile l’esito del giudizio mediante la lettura del dispositivo in udienza (art. 545 c.p.p.).

La scansione temporale fissata dalla norma non ha soltanto rilievo organizzativo: dal tipo di redazione prescelto dipendono la decorrenza dei termini per impugnare (art. 585 c.p.p.), la necessità dell’avviso di deposito (art. 548 c.p.p.), il computo dei termini di improcedibilità dell’art. 344-bis c.p.p. e, nei regimi in cui rileva, la decorrenza della sospensione della prescrizione.

Il comma 3 è stato modificato dal d.l. 1° marzo 1991, n. 60, convertito dalla legge 22 aprile 1991, n. 133; il comma 3-bis, sul raddoppio del termine nei processi con imputati detenuti, è stato aggiunto dall’art. 4, comma 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo è da allora rimasto invariato.

Contenuto della disposizione

La norma delinea tre modelli di redazione della sentenza.

  • Motivazione contestuale (comma 1). Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo; subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi. Il dispositivo e la motivazione vengono così depositati insieme, nella stessa giornata della pronuncia.
  • Motivazione differita ordinaria (comma 2). Se non è possibile redigere immediatamente i motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia.
  • Termine lungo (comma 3). Quando la stesura è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, che non può superare il novantesimo giorno dalla pronuncia.

Il comma 3-bis disciplina il caso della separazione dei procedimenti prevista dall’art. 533, comma 3-bis, c.p.p.: il giudice redige una motivazione per ciascun procedimento separato, dando precedenza alla condanna degli imputati in custodia cautelare, e il termine del comma 3 è raddoppiato per la motivazione posposta.

I termini di deposito sono ordinatori: la loro inosservanza non determina nullità della sentenza, ma sposta in avanti la decorrenza del termine per impugnare, che inizia a correre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 548, comma 2, c.p.p.

Profili applicativi

Calcolo del termine di impugnazione. Il sistema dell’art. 585 c.p.p. è costruito sui tre modelli: quindici giorni per la sentenza con motivazione contestuale, trenta giorni per quella depositata entro il quindicesimo giorno, quarantacinque giorni quando il giudice si è avvalso del termine lungo. Per le parti presenti o avvisate, il termine decorre dalla lettura in udienza o dalla scadenza del termine di deposito; l’avviso di deposito è dovuto solo se la sentenza è depositata oltre il termine. L’errore più frequente nella pratica consiste nel ritenere che il deposito, pur tempestivo, avvenuto a cancelleria chiusa sposti la decorrenza al giorno successivo: la giurisprudenza lo esclude.

Accertamento della modalità di redazione. La motivazione è contestuale solo se il provvedimento completo è pubblicato mediante lettura in udienza; un semplice attestato di deposito in udienza non è sufficiente. L’accertamento va compiuto sul verbale e incide anche sulla decorrenza dei termini dell’art. 344-bis c.p.p., che prendono avvio dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito.

Procedimenti speciali e giudice di pace. Il modello dell’art. 544 si applica anche fuori del dibattimento ordinario, salvo norme speciali: per la sentenza di non luogo a procedere l’art. 424, comma 4, c.p.p. prevede un termine di trenta giorni; davanti al giudice di pace l’art. 32 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 consente di dettare la motivazione a verbale o di depositarla entro quindici giorni, senza possibilità di autoassegnarsi un termine maggiore.

Termine e prescrizione. Nella disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la sospensione della prescrizione dopo la condanna di primo grado decorre dalla scadenza del termine di deposito; la scelta del giudice tra i tre modelli incide quindi anche sul calcolo del termine prescrizionale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 5 giugno 2025, n. 20989: la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; nel ricostruirne il funzionamento, la Corte ha precisato che, in caso di sentenza con motivazione contestuale, la sospensione decorre dalla data stessa della decisione, mentre negli altri casi il giudice, consapevole dell’effetto, modula il termine ai sensi dei commi 2 e 3.
  • Cassazione penale, sez. VI, 22 giugno 2026, n. 22939: anche nella redazione immediata la norma prevede un termine, da intendersi ad horas a partire dalla sottoscrizione del dispositivo e destinato a esaurirsi nel giorno della pronuncia; in tal caso il termine di durata del giudizio di impugnazione dell’art. 344-bis c.p.p. decorre dal novantesimo giorno successivo al deposito.
  • Cassazione penale, sez. IV, ord. 30 settembre 2026, n. 34891: l’attestato di deposito in udienza non equivale alla pubblicazione mediante lettura e non integra la motivazione contestuale; per la sentenza di non luogo a procedere il termine di deposito è di trenta giorni, e da esso si computa il termine di improcedibilità in cassazione.
  • Cassazione penale, sez. V, 17 aprile 2024, n. 16099: la facoltà del giudice di pace di dettare la motivazione a verbale non deroga alla regola generale dell’art. 544, comma 1, ma ne costituisce una modalità attuativa, sicché ricorre l’ipotesi della motivazione contestuale.
  • Cassazione penale, sez. I, 5 aprile 2022, n. 12708: il tardivo deposito della motivazione non produce alcuna nullità e incide soltanto sui termini per impugnare, che decorrono dalla notificazione dell’avviso di deposito.
  • Cassazione penale, sez. I, 11 agosto 2026, n. 30795: la motivazione depositata entro il termine indicato nel dispositivo, anche in orario di chiusura della cancelleria, è tempestiva; non è quindi dovuto l’avviso dell’art. 548, comma 2, c.p.p. e il termine per impugnare decorre secondo le regole ordinarie.

Rapporti con altre norme

L’art. 544 c.p.p. presuppone la deliberazione disciplinata dagli artt. 525 e seguenti c.p.p. e si salda con l’art. 545 c.p.p. sulla pubblicazione mediante lettura del dispositivo, con l’art. 546 c.p.p. sui requisiti della sentenza e con l’art. 548 c.p.p. sul deposito e sull’avviso alle parti. Gli effetti si riverberano sull’art. 585 c.p.p., che modula i termini di impugnazione in funzione del modello di redazione, e sull’art. 344-bis c.p.p. in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione. Il comma 3-bis rinvia all’art. 533, comma 3-bis, c.p.p. sulla separazione dei procedimenti con imputati detenuti. Per i riti diversi dal dibattimento rilevano l’art. 424, comma 4, c.p.p. per l’udienza preliminare e l’art. 32 del d.lgs. n. 274 del 2000 per il giudice di pace. Sul piano sostanziale, la disciplina incide sull’art. 159 c.p. nella formulazione applicabile ratione temporis. La garanzia di fondo resta quella dell’art. 111, sesto comma, Cost.