Art. 539 c.p.p. Condanna generica ai danni e provvisionale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile

2. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

Testo in vigore dal 17 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.