Art. 53 c.p.p. Autonomia del pubblico ministero nell’udienza Casi di sostituzione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.
2. Il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e).
Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell’ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.