Art. 528 c.p.p. Lettura del verbale in camera di consiglio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.