Art. 492 c.p.p. Dichiarazione di apertura del dibattimento

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L’ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell’imputazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.