Art. 478 c.p.p. Questioni incidentali

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’articolo 491.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.