Art. 467 c.p.p. Atti urgenti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nei casi previsti dall’articolo 392, il presidente del tribunale
o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento
dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il
dibattimento.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.