Art. 456 c.p.p. Decreto di giudizio immediato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429 commi 1 e 2.

2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.(272)

2-bis. Con il decreto l’imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Testo in vigore dal 4 aprile 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (272)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.