Art. 45 c.p.p. Casi di rimessione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

Testo in vigore dal 8 novembre 2002

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.