Art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313 (in G.U. 1°a s.s. 04/07/1990, n. 27), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione”.
Aggiornamento (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 443 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 444 c.p.p. apre il titolo II del libro VI, dedicato ai procedimenti speciali, e disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente detta patteggiamento. Si tratta di un rito alternativo a vocazione deflattiva: l’imputato rinuncia al dibattimento e alla formazione della prova in contraddittorio e ottiene, in cambio, una riduzione della pena fino a un terzo e un regime di effetti più favorevole rispetto alla sentenza di condanna ordinaria (art. 445 c.p.p.). L’interesse tutelato è duplice: l’economia processuale, da un lato, e la certezza e prevedibilità della risposta sanzionatoria per l’imputato, dall’altro.
Il fondamento dell’istituto è negoziale ma non privatistico. L’accordo tra imputato e pubblico ministero è un atto dispositivo con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere della prova; il giudice, tuttavia, non è un mero notaio dell’intesa, poiché conserva un controllo di legalità sulla qualificazione del fatto, sulle circostanze e sulla congruità della pena, alla luce della finalità rieducativa sancita dall’art. 27 Cost.
La disposizione è stata più volte rimaneggiata. La legge 12 giugno 2003, n. 134 ha introdotto il patteggiamento “allargato”, che consente l’accordo su pene detentive fino a cinque anni, e ha esteso al rito la confisca nelle ipotesi dell’art. 240 c.p. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.). La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha esteso l’oggetto dell’accordo alle pene sostitutive, alle pene accessorie e alla confisca facoltativa, ha incluso le determinazioni sulla confisca nel perimetro del controllo giudiziale e ha riscritto l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sugli effetti extrapenali. Il testo vigente contiene inoltre il comma 1-quater, che per alcuni gravi delitti contro la persona impone, a pena di inammissibilità, la notifica della richiesta formulata fuori udienza al difensore della persona offesa.
Contenuto della disposizione
Oggetto dell’accordo. Imputato e pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicate, di una pena sostitutiva, di una pena pecuniaria diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e operata la riduzione, non superi cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Le parti possono altresì chiedere di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, e di non disporre la confisca facoltativa o di limitarla a beni o importi specifici.
Esclusioni oggettive e soggettive (comma 1-bis). Il patteggiamento con pena superiore a due anni è precluso per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., per una serie di reati sessuali e di sfruttamento dei minori e nei confronti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e di recidivi reiterati ai sensi dell’art. 99, quarto comma, c.p.
Condizioni speciali. Per i principali delitti contro la pubblica amministrazione la richiesta è ammissibile solo previa restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato (comma 1-ter); per gli stessi reati la parte può subordinare l’efficacia della richiesta all’esenzione dalle pene accessorie dell’art. 317-bis c.p. o all’estensione a esse della sospensione condizionale (comma 3-bis). Per i delitti di violenza domestica e di genere elencati nel comma 1-quater la persona offesa deve essere messa in condizione di conoscere la richiesta.
Controllo del giudice (comma 2). Raccolto il consenso della controparte, il giudice decide allo stato degli atti: verifica anzitutto che non debba pronunciarsi proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; controlla poi la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze e delle determinazioni sulla confisca, nonché la congruità della pena. In caso di esito positivo, applica la pena con sentenza che dà atto della richiesta delle parti; in caso contrario rigetta la richiesta, non potendo modificarne il contenuto.
Parte civile. Sulla domanda risarcitoria il giudice non decide, ma condanna l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, salva la compensazione per giusti motivi; si applica l’art. 537-bis c.p.p. La regola deriva dalla pronuncia Corte costituzionale, 12 ottobre 1990, n. 443, che aveva dichiarato illegittima la precedente formulazione nella parte in cui non prevedeva tale condanna.
Sospensione condizionale (comma 3). La richiesta può essere subordinata alla concessione del beneficio; se il giudice ritiene di non poterlo accordare, rigetta la richiesta.
Profili applicativi
Redazione dell’accordo. L’accordo deve indicare con precisione pena base, circostanze e giudizio di comparazione, diminuente del rito ed eventuale sostituzione. Un errore di calcolo che conduca a una pena non prevista dall’ordinamento rende l’accordo invalido. Occorre inoltre applicare per intero la disciplina introdotta dalla riforma del 2022 o quella previgente, senza combinare in modo selettivo le norme più vantaggiose dell’una e dell’altra.
Impugnazioni. I margini sono ristretti: l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette il ricorso per cassazione solo per vizi della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso che si limita a contestare genericamente la qualificazione, o che richiede una rilettura degli atti, è inammissibile e comporta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Le statuizioni estranee al patto, come la confisca disposta d’ufficio o la liquidazione delle spese di parte civile, seguono invece le regole generali dell’art. 606 c.p.p. e sono censurabili anche per vizio di motivazione.
Confisca. Quando la confisca facoltativa non è concordata, il giudice deve spiegare il nesso tra i beni e il reato, non bastando il generico richiamo al verbale di sequestro; la stringatezza propria della motivazione del patteggiamento non si estende alle misure patrimoniali. Per la confisca obbligatoria è sufficiente indicarne il presupposto legale. La restituzione dei beni in sequestro probatorio, invece, non può essere oggetto dell’accordo e va chiesta al giudice dell’esecuzione.
Parte civile. Il danneggiato che si costituisce prima che l’accordo gli sia formalmente noto ha diritto alla rifusione delle spese, ma deve formulare un’espressa domanda: in mancanza, la condanna disposta d’ufficio è illegittima. La nota spese non è indispensabile, e il giudice liquida secondo i parametri forensi, motivando sulle singole voci.
Effetti extrapenali. Dopo il d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso quello contabile; se non sono applicate pene accessorie, non operano le norme extrapenali che la equiparano alla condanna. Il danneggiato dovrà quindi provare autonomamente fatto e responsabilità, e l’amministrazione dovrà accertare in via autonoma i fatti rilevanti sul piano disciplinare. Ai fini penali, salvo deroghe, la sentenza resta equiparata a una pronuncia di condanna.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 444 c.p.p. si integra con l’art. 445 c.p.p., che regola gli effetti della sentenza, la sua equiparazione alla condanna e l’inefficacia nei giudizi extrapenali; con l’art. 446 c.p.p., che fissa i termini e le forme della richiesta; con l’art. 447 c.p.p., relativo alla richiesta nel corso delle indagini preliminari; con l’art. 448 c.p.p., che disciplina il provvedimento del giudice e le impugnazioni. Rilevano inoltre l’art. 129 c.p.p. sul proscioglimento immediato, l’art. 537-bis c.p.p. sulle statuizioni accessorie, l’art. 606 c.p.p. sui motivi generali di ricorso, l’art. 263 c.p.p. sulla restituzione delle cose sequestrate e l’art. 654 c.p.p., la cui efficacia di giudicato presuppone una sentenza pronunciata all’esito del dibattimento. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 240 c.p. sulla confisca, l’art. 317-bis c.p. sulle pene accessorie per i reati contro la pubblica amministrazione, gli artt. 20-bis c.p. e 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di pene sostitutive, e gli artt. 163 e 168 c.p. sulla sospensione condizionale e sulla sua revoca. Sul piano costituzionale, il controllo di congruità della pena trova fondamento nell’art. 27 Cost., mentre l’obbligo di motivazione delle statuizioni non negoziate discende dall’art. 111 Cost.