Art. 42 c.p.p. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.