Art. 42 c.p.p. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.