Art. 340 c.p.p. Remissione della querela

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

3. Il curatore speciale previsto dall’articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell’articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto

Testo in vigore dal 13 luglio 1999

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.