Art. 324 c.p.p. Procedimento di riesame
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.(90) (90a)
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale.(274)(278)
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.
Aggiornamento (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3”.
Aggiornamento (274)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l’art. 83, comma 9) che “Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”.
Aggiornamento (278)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, (che ha modificato il comma 7 del presente articolo) “nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 324 c.p.p. disciplina il procedimento di riesame dei provvedimenti di sequestro, cioè del sequestro preventivo (art. 322 c.p.p.) e, per richiamo dell’art. 257 c.p.p., del sequestro probatorio. Si colloca nel capo III del titolo II del libro IV, dedicato alle impugnazioni delle misure cautelari reali, e assicura al titolare del bene un controllo rapido, in contraddittorio, da parte di un giudice collegiale diverso da quello che ha emesso il provvedimento. Il riesame è un mezzo di impugnazione a effetto pienamente devolutivo: il tribunale verifica la legittimità e il merito del vincolo, cioè il fumus del reato e le esigenze cautelari, e può confermare, annullare o riformare il provvedimento.
La disposizione ha subito interventi mirati. Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha precisato che il tribunale decide in composizione collegiale. L’art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 ha esteso al riesame reale il comma 9-bis dell’art. 309 c.p.p., che consente il differimento dell’udienza su richiesta dell’interessato. L’art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha infine soppresso, nel comma 2, il riferimento all’art. 161, comma 2, c.p.p., coordinando la norma con la nuova disciplina delle notificazioni.
Contenuto della disposizione
Termine e sede (comma 1). La richiesta si presenta, entro dieci giorni, nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia ove ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Il termine decorre dall’esecuzione del sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza.
Forme e domicilio (comma 2). Si applicano le forme dell’art. 582 c.p.p. L’imputato non detenuto deve indicare, se non l’ha già fatto, il domicilio per l’avviso dell’udienza; in mancanza l’avviso è consegnato al difensore. Per gli altri richiedenti che omettano di dichiarare il domicilio, l’avviso è depositato in cancelleria.
Trasmissione degli atti (comma 3). La cancelleria avvisa subito l’autorità procedente, che entro il giorno successivo trasmette gli atti su cui si fonda il provvedimento.
Motivi (comma 4). I motivi possono essere enunciati con la richiesta e, in ogni caso, prima dell’inizio della discussione, facendone dare atto a verbale.
Decisione (commi 5, 6 e 7). Il tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, in camera di consiglio nelle forme dell’art. 127 c.p.p.; l’avviso dell’udienza va dato almeno tre giorni prima. Per il richiamo all’art. 309, commi 9, 9-bis e 10, c.p.p., il tribunale può annullare, riformare o confermare anche per ragioni diverse da quelle dedotte e, se non decide nel termine, il sequestro perde efficacia. La revoca può essere parziale, ma non è consentita per le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, c.p.
Contestazioni sulla proprietà (comma 8). Se è contestata la proprietà, il tribunale rimette la questione al giudice civile e mantiene il sequestro.
Profili applicativi
Tempestività. Il termine di dieci giorni è unico per l’indagato e per il difensore e decorre dall’esecuzione o dalla conoscenza effettiva del sequestro, non dalla notificazione dell’avviso di deposito. Il riesame contro un decreto non ancora eseguito è inammissibile.
Legittimazione e interesse. L’indagato può chiedere il riesame anche se non ha diritto alla restituzione del bene, purché alleghi un interesse concreto e attuale agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione: non basta il desiderio di veder verificato il fumus del reato in astratto.
Deposito telematico. Per le impugnazioni cautelari la richiesta va trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale indicato dall’art. 309, comma 7, c.p.p.; l’invio a un indirizzo non compreso nell’elenco ministeriale rende inammissibile l’impugnazione, salvo che l’atto sia inoltrato tempestivamente alla casella corretta.
Termini e inefficacia. Il termine di trasmissione degli atti è ordinatorio: non si applica il termine perentorio di cinque giorni dell’art. 309, comma 5, c.p.p. Il termine perentorio di dieci giorni riguarda la deliberazione della decisione, non il deposito della motivazione; in caso di trasmissione frazionata decorre da quando il tribunale ritiene completi gli atti.
Motivi e ricorso. I motivi non devono essere contestuali alla richiesta, ma devono comunque essere formulati: le questioni non sottoposte al tribunale del riesame non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p., ammesso solo per violazione di legge.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 324 c.p.p. completa l’art. 322 c.p.p., che individua i soggetti legittimati al riesame del sequestro preventivo, e l’art. 257 c.p.p., che lo estende al sequestro probatorio; l’art. 355, comma 3, c.p.p. regola il riesame del decreto di convalida del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria. Contro le altre ordinanze in materia di sequestro è dato l’appello dell’art. 322-bis c.p.p., mentre le decisioni del tribunale sono ricorribili per cassazione per sola violazione di legge (art. 325 c.p.p.). Il richiamo all’art. 309 c.p.p. importa i poteri decisori del tribunale, il differimento dell’udienza e il termine per decidere. Il rito camerale è quello dell’art. 127 c.p.p., le forme della richiesta quelle dell’art. 582 c.p.p. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 240 c.p. e le ipotesi speciali di confisca, che delimitano la revocabilità del vincolo. Le regole sul deposito telematico si ricavano dall’art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.