Art. 315 c.p.p. Procedimento per la riparazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell’articolo 314;

2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (89)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 446 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 312, comma 3, del presente codice di procedura penale, è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.