Art. 310 c.p.p. Appello

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

2-bis. I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.(71)

Testo in vigore dal 17 dicembre 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (71)

La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente articolo “nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell’art. 429 dello stesso codice.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 310 c.p.p. disciplina l’appello cautelare, il mezzo di impugnazione di merito contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle che dispongono una misura coercitiva, per le quali è previsto il riesame (art. 309 c.p.p.). Il sistema è dunque complementare: il riesame controlla l’ordinanza genetica con effetto pienamente devolutivo e termini perentori; l’appello è lo strumento residuale, aperto anche al pubblico ministero, contro tutti gli altri provvedimenti cautelari, come il rigetto della richiesta di misura, la revoca o la sostituzione, il diniego di revoca o di sostituzione, le decisioni sulle modalità esecutive.

La ratio è garantire un secondo grado di merito sulle vicende della cautela successive alla sua applicazione, nel rispetto dell’art. 13 Cost., senza però gravare il tribunale dei tempi stringenti del riesame. L’articolo è stato modificato dall’art. 17 della legge 8 agosto 1995, n. 332; il comma 2 è stato poi sostituito dall’art. 12 della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha aggiunto i termini per il deposito dell’ordinanza; la legge 2 dicembre 2025, n. 181 (art. 3, comma 1, lett. n) ha inserito il comma 2-bis sulle comunicazioni alla persona offesa. La Corte costituzionale, con sentenza 15 marzo 1996, n. 71, ha dichiarato illegittimi gli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non consentivano di valutare i gravi indizi dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio.

Contenuto della disposizione

Oggetto e legittimazione (comma 1). Fuori dei casi di riesame, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono appellare le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciando contestualmente i motivi. A differenza del riesame, l’appello richiede motivi specifici, che delimitano la cognizione del tribunale.

Termini e forme (comma 2). Si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’art. 309 c.p.p.: termine di dieci giorni, decorrenza per l’imputato e il difensore, presentazione nella cancelleria del tribunale distrettuale. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità procedente, che entro il giorno successivo trasmette l’ordinanza e gli atti su cui si fonda. Il tribunale decide in camera di consiglio nelle forme dell’art. 127 c.p.p. entro venti giorni dalla ricezione degli atti, con ordinanza da depositare entro trenta giorni dalla decisione, prorogabili fino a quarantacinque nei casi di motivazione particolarmente complessa. Il testo ripete due volte la regola dei trenta giorni, per effetto della tecnica di novellazione del 2015. Fino all’udienza gli atti restano depositati con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia.

Comunicazioni alla persona offesa (comma 2-bis). Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona e per quelli dell’art. 362, comma 1-ter, c.p.p., i provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze applicative devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali, alla persona offesa e al suo difensore.

Sospensione dell’esecuzione (comma 3). Se il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare, l’esecuzione resta sospesa finché la decisione non diventa definitiva, cioè fino all’esito del ricorso per cassazione o alla scadenza del termine per proporlo.

Profili applicativi

Effetto devolutivo. Il tribunale dell’appello conosce nei limiti dei motivi. Quando si impugna il diniego di revoca o di sostituzione, non deve riesaminare da capo i presupposti della misura, ma controllare che l’ordinanza impugnata sia corretta e motivata rispetto ai fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, allegati dalla parte. Se l’appello del pubblico ministero riguarda la sola adeguatezza della misura, il tribunale non può estendere la cognizione ai gravi indizi e alle esigenze cautelari, salvo l’emergere di elementi nuovi.

Elementi nuovi. Nell’appello contro il rigetto di istanze di revoca o sostituzione le parti possono produrre elementi probatori nuovi, sopravvenuti o preesistenti, purché nel contraddittorio e nei limiti del devoluto. La difesa deve quindi indicare con precisione quali elementi non siano stati valutati in precedenza e perché incidano sul quadro cautelare.

Giudicato cautelare. Le questioni già decise in sede di riesame o di precedente appello, in assenza di novità, sono precluse. La preclusione, tuttavia, non autorizza una declaratoria di inammissibilità generalizzata: il giudice deve verificare se l’istanza contenga elementi nuovi e può limitarsi a richiamare le decisioni precedenti solo per le questioni effettivamente riproposte.

Termini non perentori. Poiché l’art. 310 c.p.p. non richiama il comma 10 dell’art. 309 c.p.p., il superamento dei termini per la trasmissione, la decisione e il deposito non determina la perdita di efficacia della misura.

Appello del pubblico ministero. La sospensione dell’esecuzione prevista dal comma 3 opera per legge: l’ordinanza che applica la misura in riforma del diniego del giudice non è eseguibile finché non diventa definitiva, e la previsione di tale differimento non è indice di illogicità della decisione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 30 novembre 2023, n. 15403: nell’appello cautelare contro il rigetto delle istanze di revoca o di sostituzione le parti possono produrre elementi probatori nuovi, sopravvenuti o anche preesistenti, nel rispetto del contraddittorio e nei limiti del devoluto.
  • Cassazione penale, sez. VI, 12 agosto 2026, n. 30843: in sede di appello cautelare personale il tribunale non è tenuto a riesaminare i presupposti della misura, ma deve controllare che l’ordinanza sia corretta e motivata rispetto ai fatti nuovi allegati, in ragione dell’effetto devolutivo e dell’autonomia del provvedimento impugnato.
  • Cassazione penale, sez. I, 30 marzo 2026, n. 11982: l’appello del pubblico ministero limitato all’adeguatezza della misura non attribuisce al tribunale cognizione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari; la rivalutazione del compendio indiziario chiesta dalla difesa non era quindi consentita.
  • Cassazione penale, sez. VI, 24 settembre 2026, n. 34415: in assenza di elementi di novità opera il giudicato cautelare, che impedisce un nuovo sindacato sui presupposti della misura già vagliati dal tribunale del riesame.
  • Cassazione penale, sez. V, 2 luglio 2026, n. 24861: il giudice adito con la richiesta di revoca o con l’appello contro il diniego può richiamare le decisioni precedenti sulle questioni già valutate, ma non può dichiarare inammissibili tout court la richiesta o l’impugnazione, dovendo verificare la persistenza dei presupposti della misura.
  • Cassazione penale, sez. VI, 2 luglio 2026, n. 24726: il differimento dell’esecutività della misura disposta in accoglimento dell’appello del pubblico ministero fino alla definitività è imposto dall’art. 310, comma 3, c.p.p. e non rende illogica la decisione.
  • Cassazione penale, sez. IV, 10 maggio 2023, n. 19619: i termini dell’appello cautelare per la trasmissione degli atti, la decisione e il deposito dell’ordinanza sono ordinatori, mancando il rinvio all’art. 309, comma 10, c.p.p.; il loro superamento non determina l’inefficacia della misura.

Rapporti con altre norme

L’art. 310 c.p.p. presuppone l’art. 309 c.p.p., di cui richiama le regole su termini e competenza, e si coordina con l’art. 299 c.p.p. sulla revoca e la sostituzione delle misure, la cui decisione costituisce l’oggetto tipico dell’appello. Il procedimento segue le forme camerali dell’art. 127 c.p.p.; contro l’ordinanza del tribunale è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 c.p.p. Il comma 2-bis richiama l’art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e si raccorda con l’art. 299, commi 2-bis e 3, c.p.p. sulle comunicazioni e sull’interlocuzione della persona offesa. Per le misure cautelari reali la disciplina dell’appello è dettata dall’art. 322-bis c.p.p. Sul piano costituzionale vengono in rilievo l’art. 13 Cost., che riserva al giudice le restrizioni della libertà personale, e l’art. 111 Cost., che impone la motivazione dei provvedimenti e garantisce il ricorso per cassazione.