Art. 268-bis c.p.p.

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

Articolo abrogato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7.(270)(275)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 1° maggio 2020

Note di aggiornamento

Aggiornamento (270)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l’art. 2, comma 8) che “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020”.
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020”.

Aggiornamento (275)

Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l’art. 2, comma 8) che “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.