Art. 206 c.p.p. Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l’esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all’autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’articolo 205 comma 3.

2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.