Art. 19 c.p.p. Provvedimenti sulla riunione e separazione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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