Art. 175 c.p.p. Restituzione nel termine
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.(215)
2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
(290)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (174)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 2009 - 04 dicembre 2009, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 9/12/2009, n. 49 ) ha dichiarato illegittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.
Aggiornamento (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l’art. 15-bis, comma 1) che “Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 15-bis, comma 2) che “In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità”.
AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l’art. 89, comma 3) che “Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 175 c.p.p., nel titolo VI del libro II dedicato ai termini, disciplina la restituzione nel termine: il rimedio con cui la parte che non ha potuto compiere un atto entro un termine stabilito a pena di decadenza viene rimessa nella possibilità di compierlo. La norma contempera la certezza dei tempi processuali, presidiata dalla decadenza (art. 173 c.p.p.), con l’esigenza che nessuno perda un diritto per cause a lui estranee. Accanto al rimedio generale, fondato sul caso fortuito e sulla forza maggiore, la disposizione prevede rimedi speciali a tutela dell’imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna o del processo celebrato in sua assenza.
Il testo ha conosciuto una lunga evoluzione. Il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, ha introdotto il termine di dieci giorni nel comma 1 e il comma 2-bis, riscrivendo il comma 2 allora riferito alla sentenza contumaciale; la Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 317, ha dichiarato illegittimo quel comma 2 nella parte in cui escludeva la restituzione quando analoga impugnazione fosse già stata proposta dal difensore. L’art. 11 della legge 28 aprile 2014, n. 67, abolita la contumacia, ha limitato il comma 2 al decreto penale. L’art. 11 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha poi inserito il comma 2.1 per l’imputato giudicato in assenza, adeguato il comma 2-bis e aggiunto il comma 8-bis, coordinandolo con l’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.).
Contenuto della disposizione
Rimedio generale (comma 1). Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito (evento imprevedibile) o forza maggiore (evento irresistibile). La richiesta va presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Decreto penale (comma 2). L’imputato condannato con decreto penale che non ne ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per l’opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato.
Giudizio in assenza (comma 2.1). L’imputato giudicato in assenza è restituito nel termine per impugnare, salvo rinuncia volontaria, se, nei casi dell’art. 420-bis, commi 2 e 3, c.p.p., prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare tempestivamente senza sua colpa.
Termine speciale (comma 2-bis). Nei casi dei commi 2 e 2.1 la richiesta si presenta entro trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento; in caso di estradizione il termine decorre dalla consegna del condannato.
Procedimento (commi 3-6). La restituzione è concessa una sola volta per ciascuna parte in ciascun grado. Decide con ordinanza il giudice che procede; prima dell’azione penale il giudice per le indagini preliminari; dopo la sentenza o il decreto, il giudice competente sull’impugnazione o sull’opposizione. L’ordinanza di accoglimento è impugnabile solo con la sentenza che decide sull’impugnazione; contro il rigetto è ammesso ricorso per cassazione.
Effetti (commi 7, 8 e 8-bis). Accolta la richiesta, il giudice ordina se occorre la scarcerazione e fa cessare gli effetti della scadenza. Il tempo intercorso non si computa ai fini della prescrizione (comma 2) e dell’improcedibilità dell’art. 344-bis c.p.p. (comma 2.1).
Profili applicativi
Onere della prova. Chi invoca la forza maggiore deve dimostrare un impedimento assoluto, esterno e non superabile con l’ordinaria diligenza. Non bastano disfunzioni organizzative dello studio legale, né le mere dichiarazioni del difensore. L’errata informazione della cancelleria sul mancato deposito della sentenza può integrare la forza maggiore, ma solo se provata rigorosamente con attestazione dell’ufficio o altro dato certo.
Notificazione nulla. Se il termine non è stato osservato perché la notificazione era nulla, la restituzione non serve: il termine non ha mai iniziato a decorrere, sicché la parte deve proporre direttamente l’impugnazione, dimostrando il vizio della notifica.
Deposito telematico. L’art. 175-bis c.p.p. disciplina i malfunzionamenti certificati dei sistemi; per quelli non certificati né attestati torna applicabile la regola generale del comma 1, purché l’impedimento sia oggettivo e non riconducibile alla parte.
Assenza. Il rimedio del comma 2.1 non spetta all’imputato citato a mani proprie o che abbia rinunciato a comparire, ipotesi dell’art. 420-bis, comma 1, c.p.p. Per il condannato in via definitiva l’alternativa è la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 175 c.p.p. presuppone la distinzione tra termini ordinatori e perentori dell’art. 173 c.p.p. e si affianca all’art. 175-bis c.p.p., introdotto per i malfunzionamenti dei sistemi informatici. Il comma 2 si coordina con gli artt. 461 e 462 c.p.p. sull’opposizione al decreto penale; il comma 2.1 con gli artt. 420-bis e 604, comma 5-bis, c.p.p. e con la rescissione del giudicato dell’art. 629-bis c.p.p., cui l’ordine di esecuzione deve fare espresso avviso (artt. 656 e 660 c.p.p.). Il comma 8 incide sul computo della prescrizione (art. 157 c.p.), il comma 8-bis sull’improcedibilità dell’art. 344-bis c.p.p. e sul termine dell’art. 544 c.p.p. Il ricorso contro il rigetto segue l’art. 606 c.p.p. Il fondamento costituzionale risiede negli artt. 24 e 111 Cost. e, per il giudizio in assenza, nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.