Art. 167 c.p.p. Notificazioni ad altri soggetti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1.
Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.