Art. 167 c.p.p. Notificazioni ad altri soggetti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1.
Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.