Art. 133-bis c.p.p. (Disposizione generale
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-ter.