Art. 121 c.p.p. Memorie e richieste delle parti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 121 c.p.p., nel titolo I del libro II dedicato agli atti, attribuisce alle parti e ai difensori il potere di presentare al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, memorie e richieste scritte. È la norma generale che consente alle parti di interloquire per iscritto con il giudice al di fuori delle sedi tipiche (udienze, impugnazioni, istanze nominate), e costituisce una proiezione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio (art. 111, secondo comma, Cost.). La previsione di un termine per provvedere sulle richieste mira a evitare che l’inerzia del giudice vanifichi le iniziative delle parti.
Il testo è quello originario del 1988. Le modalità di deposito vanno però lette alla luce dell’art. 111-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che ha reso telematico il deposito degli atti secondo una disciplina transitoria scandita dai decreti ministeriali attuativi.
Contenuto della disposizione
Memorie e richieste (comma 1). Le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito in cancelleria. Le due figure hanno funzione diversa:
Termine per provvedere (comma 2). Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salve specifiche disposizioni di legge. Il termine è ordinatorio: il suo superamento non determina, di per sé, l’invalidità del provvedimento adottato in ritardo.
Destinatario. La norma si riferisce al giudice; i rapporti con il pubblico ministero nella fase delle indagini sono regolati da disposizioni specifiche (ad esempio l’art. 367 c.p.p. sulle memorie e richieste dei difensori al pubblico ministero).
Profili applicativi
Conseguenze dell’omesso esame. La distinzione tra memoria e richiesta si riflette sui vizi deducibili. L’omessa decisione su una richiesta può dar luogo a omessa pronuncia; l’omessa considerazione di una memoria non causa nullità del provvedimento, ma può tradursi in un vizio di motivazione soltanto se gli argomenti trascurati erano decisivi. Chi impugna deve quindi indicare con precisione l’argomento contenuto nella memoria e spiegare perché, se valutato, avrebbe condotto a una decisione diversa. Non vi è omessa valutazione quando il contenuto della memoria è implicitamente disatteso dall’impianto complessivo della motivazione.
Termini processuali. L’art. 121 non deroga ai termini previsti per i singoli procedimenti: nei procedimenti in camera di consiglio le memorie vanno depositate fino a cinque giorni prima dell’udienza (art. 127, comma 2, c.p.p.); nel giudizio di cassazione fino a quindici giorni prima (art. 611 c.p.p.), salvo la regola speciale dell’art. 311, comma 4, c.p.p. per i procedimenti de libertate. Le memorie tardive possono non essere esaminate.
Limiti contenutistici. La memoria non può essere utilizzata per introdurre censure nuove rispetto a quelle tempestivamente proposte con l’impugnazione e con i motivi aggiunti: può solo sviluppare e argomentare meglio i temi già devoluti.
Modalità di deposito. Dove è operativo il processo penale telematico, il deposito avviene con le modalità dell’art. 111-bis c.p.p.; nelle materie e negli uffici in cui il regime transitorio lo consente, restano ammesse le forme tradizionali. Occorre verificare caso per caso il calendario fissato dai decreti ministeriali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 121 c.p.p. si collega all’art. 111-bis c.p.p. sul deposito telematico e all’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 sulla disciplina transitoria; all’art. 125 c.p.p. sulla forma dei provvedimenti del giudice; all’art. 127, comma 2, c.p.p. per le memorie nel procedimento camerale; agli artt. 585, comma 4, e 611 c.p.p. per i motivi nuovi e le memorie nei giudizi di impugnazione. Numerose norme speciali richiamano espressamente la facoltà di presentare memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p., come l’art. 299, comma 3, c.p.p. per la persona offesa nelle istanze de libertate e l’art. 90 c.p.p. per la persona offesa in generale. Per la fase delle indagini rileva l’art. 367 c.p.p. Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione si fa valere secondo l’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.