Art. 68 disp. att. c.p.c. Istanza di conciliazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.

2. Se l’istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle.

3. Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.(18)

Testo in vigore dal 21 marzo 1998

Note di aggiornamento

Aggiornamento (18)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 118, comma 2) che nel medesimo capo la ripartizione interna è soppressa.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.