Art. 9 c.p.c. Competenza del tribunale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

2. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.(88)(90)

Testo in vigore dal 10 ottobre 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”.

Aggiornamento (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 9 c.p.c. chiude il sistema della competenza per materia e valore tra i giudici ordinari di primo grado. Il primo comma attribuisce al tribunale una competenza generale e residuale: gli spettano tutte le cause che la legge non riserva espressamente ad altro giudice, in particolare al giudice di pace (art. 7 c.p.c.). Il secondo comma individua invece materie riservate al tribunale in via esclusiva, sottratte cioè a qualunque altro giudice indipendentemente dal valore, per la delicatezza degli interessi coinvolti o per l’esigenza di una cognizione collegiale o comunque più qualificata.

Il testo vigente deriva dalla sostituzione operata dall’art. 50 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che, con la soppressione delle preture dal 2 giugno 1999, ha eliminato ogni riferimento al pretore. L’ultima modifica è dovuta all’art. 17, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, che ha aggiunto tra le materie di competenza esclusiva le cause aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Contenuto della disposizione

Le materie di competenza esclusiva sono le seguenti:

  • imposte e tasse, nei limiti, oggi assai ridotti, in cui la controversia non spetti alla giurisdizione tributaria;
  • stato e capacità delle persone e diritti onorifici, comprese le azioni di interdizione e inabilitazione e quelle sullo status familiare;
  • querela di falso, che deve essere decisa dal tribunale anche quando sia proposta in via incidentale davanti al giudice di pace;
  • esecuzione forzata, cioè la direzione del processo esecutivo, affidata al tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione;
  • funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, ipotesi introdotta nel 2025;
  • ogni causa di valore indeterminabile, clausola di chiusura che sottrae al giudice di pace le domande non suscettibili di una stima economica.

La competenza per materia è inderogabile: l’incompetenza va eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza (art. 38 c.p.c.) e non può essere superata da accordi tra le parti (art. 28 c.p.c.).

Profili applicativi

Valore indeterminabile. Il concetto non coincide con la mancata indicazione del valore nell’atto introduttivo. Una causa è di valore indeterminabile quando la pretesa, per sua natura, non è traducibile in parametri economici o ne rende particolarmente difficile la quantificazione; se invece il valore è ricavabile dagli atti, la causa resta di valore determinato anche se la parte lo ha dichiarato indeterminato. La distinzione ha ricadute anche sulla liquidazione delle spese, perché lo scaglione dei parametri forensi si individua sul valore effettivo della controversia.

Accertamenti incidentali. Quando la domanda restitutoria presuppone l’accertamento della nullità di una clausola contrattuale con efficacia di giudicato, l’art. 34 c.p.c. impone di rimettere l’intera causa al giudice superiore, perché quell’accertamento è di valore indeterminabile. Il vizio, tuttavia, non comporta la rimessione al primo giudice se in appello il tribunale ha comunque deciso il merito.

Esecuzione forzata e opposizioni. La riserva al tribunale riguarda il processo esecutivo; le opposizioni all’esecuzione seguono invece i criteri di valore dell’art. 17 c.p.c., combinati con le regole sul cumulo dell’art. 10 c.p.c., sicché anche il giudice di pace può conoscerne entro i propri limiti.

Imposte e tasse. Dopo l’estensione della giurisdizione tributaria a tutti i tributi, la riserva residua del tribunale ha uno spazio molto limitato e non può essere invocata per crediti pubblicistici di natura non tributaria, come le spese di giustizia o i canoni patrimoniali per l’occupazione di suolo pubblico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 2 settembre 2022, n. 25901: è di valore indeterminabile solo la controversia non suscettibile di valutazione economica o di cui sia particolarmente complesso individuare il quantum; sono determinabili le cause il cui valore può ricavarsi dagli atti, anche se le parti non lo hanno indicato o lo hanno qualificato come indeterminato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 dicembre 2023, n. 34800: l’accertamento della nullità di una clausola contrattuale, quando è il fondamento stesso della domanda di ripetizione, non è meramente incidentale ed è di valore indeterminabile, sicché ai sensi dell’art. 34 c.p.c. la causa spettava al tribunale; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché il giudice d’appello aveva comunque deciso nel merito senza possibilità di rimessione al giudice di pace.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 giugno 2025, n. 15147: il criterio dell’art. 17 c.p.c. attiene alla competenza per valore in materia di esecuzione forzata e non configura una competenza per materia o funzionale; esso si combina quindi con la regola dell’art. 10, secondo comma, c.p.c. sul cumulo di domande, che può radicare la competenza del tribunale.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 2026, n. 5506: esclusa la natura tributaria del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il riferimento dell’art. 9, secondo comma, c.p.c. alle cause in materia di imposte e tasse non consente di ricavare un ambito residuo di competenza per materia del tribunale.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 15 aprile 2026, n. 9607: le spese di giustizia sono crediti pubblicistici di natura non tributaria, ai quali non si applica la competenza esclusiva del tribunale in materia di imposte e tasse; la Corte ha tuttavia affermato la competenza del tribunale sull’opposizione all’esecuzione per un diverso criterio per materia, ricavato in via analogica.

Rapporti con altre norme

L’art. 9 c.p.c. si legge in negativo rispetto all’art. 7 c.p.c., che delimita la competenza del giudice di pace, e si integra con gli artt. 10-17 c.p.c. sulla determinazione del valore. Per le cause di valore indeterminabile e per le questioni pregiudiziali rileva l’art. 34 c.p.c.; il regime di rilievo dell’incompetenza è dettato dagli artt. 38 e 28 c.p.c. La competenza esclusiva sulla querela di falso trova svolgimento negli artt. 221 e seguenti c.p.c.; quella sull’esecuzione forzata negli artt. 484 e seguenti c.p.c. e, per le opposizioni, nell’art. 17 c.p.c. La riserva in materia tributaria va coordinata con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che individua il perimetro della giurisdizione tributaria, mentre la nuova ipotesi relativa all’intelligenza artificiale va letta con la legge 23 settembre 2025, n. 132.