Art. 9 c.p.c. Competenza del tribunale
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
2. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l’esecuzione forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.(88)(90)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”.
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 9 c.p.c. chiude il sistema della competenza per materia e valore tra i giudici ordinari di primo grado. Il primo comma attribuisce al tribunale una competenza generale e residuale: gli spettano tutte le cause che la legge non riserva espressamente ad altro giudice, in particolare al giudice di pace (art. 7 c.p.c.). Il secondo comma individua invece materie riservate al tribunale in via esclusiva, sottratte cioè a qualunque altro giudice indipendentemente dal valore, per la delicatezza degli interessi coinvolti o per l’esigenza di una cognizione collegiale o comunque più qualificata.
Il testo vigente deriva dalla sostituzione operata dall’art. 50 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che, con la soppressione delle preture dal 2 giugno 1999, ha eliminato ogni riferimento al pretore. L’ultima modifica è dovuta all’art. 17, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, che ha aggiunto tra le materie di competenza esclusiva le cause aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
Contenuto della disposizione
Le materie di competenza esclusiva sono le seguenti:
La competenza per materia è inderogabile: l’incompetenza va eccepita o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza (art. 38 c.p.c.) e non può essere superata da accordi tra le parti (art. 28 c.p.c.).
Profili applicativi
Valore indeterminabile. Il concetto non coincide con la mancata indicazione del valore nell’atto introduttivo. Una causa è di valore indeterminabile quando la pretesa, per sua natura, non è traducibile in parametri economici o ne rende particolarmente difficile la quantificazione; se invece il valore è ricavabile dagli atti, la causa resta di valore determinato anche se la parte lo ha dichiarato indeterminato. La distinzione ha ricadute anche sulla liquidazione delle spese, perché lo scaglione dei parametri forensi si individua sul valore effettivo della controversia.
Accertamenti incidentali. Quando la domanda restitutoria presuppone l’accertamento della nullità di una clausola contrattuale con efficacia di giudicato, l’art. 34 c.p.c. impone di rimettere l’intera causa al giudice superiore, perché quell’accertamento è di valore indeterminabile. Il vizio, tuttavia, non comporta la rimessione al primo giudice se in appello il tribunale ha comunque deciso il merito.
Esecuzione forzata e opposizioni. La riserva al tribunale riguarda il processo esecutivo; le opposizioni all’esecuzione seguono invece i criteri di valore dell’art. 17 c.p.c., combinati con le regole sul cumulo dell’art. 10 c.p.c., sicché anche il giudice di pace può conoscerne entro i propri limiti.
Imposte e tasse. Dopo l’estensione della giurisdizione tributaria a tutti i tributi, la riserva residua del tribunale ha uno spazio molto limitato e non può essere invocata per crediti pubblicistici di natura non tributaria, come le spese di giustizia o i canoni patrimoniali per l’occupazione di suolo pubblico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 9 c.p.c. si legge in negativo rispetto all’art. 7 c.p.c., che delimita la competenza del giudice di pace, e si integra con gli artt. 10-17 c.p.c. sulla determinazione del valore. Per le cause di valore indeterminabile e per le questioni pregiudiziali rileva l’art. 34 c.p.c.; il regime di rilievo dell’incompetenza è dettato dagli artt. 38 e 28 c.p.c. La competenza esclusiva sulla querela di falso trova svolgimento negli artt. 221 e seguenti c.p.c.; quella sull’esecuzione forzata negli artt. 484 e seguenti c.p.c. e, per le opposizioni, nell’art. 17 c.p.c. La riserva in materia tributaria va coordinata con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che individua il perimetro della giurisdizione tributaria, mentre la nuova ipotesi relativa all’intelligenza artificiale va letta con la legge 23 settembre 2025, n. 132.