Art. 827 c.p.c. Mezzi di impugnazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

2. I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

3. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.