Art. 827 c.p.c. Mezzi di impugnazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.
2. I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
3. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.